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autovelox di merda!!


vespa G.R.T.

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chi di voi ha mai preso un velox??? quegli aggeggi ruba soldi inventato da dei coglioni seduti in una scrivania rigorosamene portati in giro dall'autista! mattarello non è possibile!! mi è arrivata oggi la multa presa in data 31\12\08. 163 euro di multa e 5 punti!!!! ma è possibile!! viaggiavo a 88kmh con limite di 70..ma in una tangenziale!! che puttanata è mettere un velox in una strada a 2 corsie in discesa di un cavalcavia!!ladri!!! troppo comodo rubare soldi alla gente! doveste vedere dove l'hanno messo e l'utilità soprattutto!!! si ok ho sorpassato i limiti e ho beccato la multa..tutto regolare..ma ovviamente siamo in italia dove le stronzate più mostruose per inculare la gente esistono!! limiti su limiti!! ma a che mattarello serve!!!130 in auto strada?? ma figurati! tanto comodo fare tutte ste stronzate per chi non sa cosa sia andare a lavoro e arrivare in orario!! o in un urgenza!!

vespa grt il solo e unico!!! viaggiatore solitario!!

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Io venerdì scorso andando a trecasali ho trovato (in autostrada) dei lavori in corso, ovviamente fermi. Limite di 50 all'ora :shock: se provi a rallentare tanto ti tamponano di sicuro, corsia unica. dentro una piazzola, nascosto dietro un cartello di lavori c'era un velox mobile... fai tu... a 50 all'ora in autostrada come minimo chi viene da dietro passa sopra... :evil:

BAN.gif

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Ma sei sicuro di doverla pagare? sono passati 5 mesi.... dovrebberlo consegnarla entro due mesi se non sbaglio.....

 

Io sabato notte forse mi hanno beccato... ero in autostrada un tantino sopra i limiti.. sono arrivato sotto a un cavalcavia con scritto "controllo elettronico velocità" e non ho fatto in tempo a rallentare per rientrare nei limiti.. ma non ho visto nessun flash.

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senti un legale....perche mi sembra che passati 90 gg....la multa ..NON SI PAGA :lol:

 

..TE LO AUGURO!!!!

 

io ho preso TANTI velox ma uno mi ha fatto proprio girare i maroni.......in un centro urbano ad Arezzo perche andavo a 58Km/h (quindi piu o meno 60) :shock::shock: ..CON LA MOTO!!!

UN COLPO SECCO :ESP a chi ha inventato i velox ma soprattutto..A CHI LI USA :PRT !!!!!!!!!

MOLTI NEMICI, MOLTO ONORE
e comunque...
W LA CICCIA BAFFETTA........

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volevo kiedere un' info...(sempre riguardo i velox fissi) se si superano i limiti di velocità con un 50cc qlcn sa se si paga la multa normale o ci sono altre sanzioni?'

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la multa deve essere notificata entro e non oltre i 150 giorni dal momento in cui e' stata commessa l'infrazione,quindi fate 2 conti e capirete se e' da pagare o no.va pagata entro 60 gg,pena il raddoppio piu' la mora,mora che aumenta ogni giorno di piu oltre i 60 gg,e di norma e' cattiva abitudine ripresentare la multa raddoppiata +mora anche dopo 2 anni dalla scadenza,per beccare piu soldi in mora.la multa notificata da primo verbale e non pagata cade in prescrizione dopo 5 anni solo se entro questo lasso di tempo non sono stati presentati raddoppi/avvisi vari o minacce di pignoramenti

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Ospite giovespa

fai ricorso tranquillamente...spendi una trentina di euro ma meglio pagare 30 euro per un ricorso se non pagare 160 euro di multa...

ho gia vinto un ricorso, che ho fatto io personalmente insieme al mio amico, ma nel caso non fossi stato esperto mi sarei affidato al sito strademulte.it

questi autovelox di solito non sono a norma...inoltre se sai il punto esatto in cui hanno fatto la foto, fai un sopraluogo e a qualcosa ti appigli...

 

purtroppo ci sono leggi del mattarello in italia..ma è altrettanto vero che fatta la legge trovato l'inganno...

 

se fai il ricorso dal G.D.P. non spendi niente..e se lo perdi, paghi la multa normale, solo che la paghi tra 6 mesi! ;-)

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fino a un po di tempo fa il limite era 180 gg,ora hanno allungato il tempo,e di molto,causa i tanti ricorsi.

 

io di velox ne ho presi 3,2 dei quali in A14,uno a Fano e dopo 3 quarti d ora un altro a Forli.

 

www.strademulte.it se ti serve qualche info

Kingdoms of Camelots

 

non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello

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fino a un po di tempo fa il limite era 180 gg

 

IL TEMA - Il termine di centocinquanta giorni, previsto per la notifica dei verbali redatti per le violazioni alle norme contenute nel Codice della strada, è perentorio; però patisce talune eccezioni che occorre conoscere qualora si vogliano impugnare i contenuti di una contestazione.

 

LA FATTISPECIE - Per esempio, quando il ritardo per la consegna del titolo esecutivo non possa essere attribuito a colpa degli accertatori notificanti, non si concreta una violazione di legge. Perciò, il giorno da cui decorre il computo dei centocinquanta giorni può essere costituito:

 

1. dalla data in cui la violazione sia stata commessa;

2. da quella in cui sia stato oggettivamente possibile effettuare l’accertamento della violazione (come nel caso della ricostruzione di un sinistro stradale, dell’assunzione di informazioni, ecc.);

3. dal giorno in cui il Comando verbalizzante è stato posto in grado di conoscere i dati necessari per notificare il verbale.

 

Il riferimento citato al punto 3. va alla circostanza in cui i dati attinti dal Pubblico registro automobilistico non si siano rivelati corretti e, per questo, si sia stati costretti a notificare ad un soggetto estraneo oppure ad un indirizzo sbagliato.

In tali casi, avuta notizia dell’errore (come quando il Comando verbalizzante abbia acquisito, da parte dell’intestatario del certificato di proprietà, la comunicazione, ex articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, vale a dire quella di non essere più proprietario del veicolo, con allegata l’esibizione dell’atto notarile di trasferimento del bene) si procederà a nuova notifica ai sensi del comma 1 della succitata fonte regolamentare, posta in combinato disposto con l’articolo 201 del Codice, entro centocinquanta giorni dalla data in cui la struttura di polizia è stata posta in grado di conoscere i dati necessari per la notifica.

 

Ciò posto, il ricorrente - che intenda formalizzare doglianze in ordine ad una presunta tardività nella consegna dell’atto – deve sempre tenere conto dei principi giurisprudenziali recepiti in ultimo nel decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

In effetti, la materia rimane disciplinata dagli articoli 200 e 201 del Codice della strada, e la regola è rappresentata dalla contestazione immediata della violazione (quando ciò sia possibile), altrimenti è ammessa la notifica del verbale a colui che risulta obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196.

I tempi fissati dal legislatore sono quelli oramai noti di centocinquanta giorni dall’accertamento, oppure decorrenti dal momento in cui il Comando verbalizzante sia stato posto nella condizione di conoscere i dati del soggetto a cui il verbale deve essere notificato.

 

La Corte Costituzionale si è già occupata a più riprese dell’articolo 201, concludendo implicitamente che il termine dei centocinquanta giorni non lede alcun principio costituzionale; poi ha ritenuto invece illegittimo che la decorrenza di detto termine dovesse essere computato dalla data di identificazione del soggetto obbligato e non da quella in cui risultino dai pubblici registri i dati della persona a cui effettuare la notifica (sentenza n. 198 del 1996 e Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 2951 del 1998).

Quindi, il termine è apparso congruo in riferimento alle operazioni che devono essere svolte, soprattutto nelle grandi realtà urbane, dove la mole degli accertamenti sicuramente ostacola una notifica veloce.

 

Ora, se è vero che il diritto alla difesa viene sicuramente ridotto in maniera direttamente proporzionale al ritardo nella notifica, però la nullità della pretesa sanzionatoria si verifica solo alla scadenza del termine fissato dall’articolo 201. Cosicché, almeno sino a quando non vi sarà una pronuncia contraria da parte del Giudice delle leggi, tale termine deve essere considerare legittimo.

Per di più si tenga presente che, secondo il recente indirizzo della Corte Costituzionale (dalla sentenza n. 447 del 2002 alle più recenti, come la n. 28 del 2004), la notifica si perfeziona per la Pubblica amministrazione con la consegna all’agente notificatore (e non con il recapito al destinatario), mentre i termini per il pagamento o per l’eventuale ricorso iniziano a decorrere dal giorno dell’effettiva notifica effettuata nei modi di legge al destinatario, risultando così dilatato indefinitivamente il termine dei centocinquanta giorni a causa del tempo necessario al notificatore per la consegna del plico.

 

Riepilogando, atteso:

 

1. che l’articolo 201 ha subito modifiche sia ad opera del decreto legge n. 151 del 2003, sia dalla legge di conversione n. 214 del 2003;

2. che, per questo, qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;

3. che appare oggi legificato il principio secondo il quale il termine decorre non dal momento dell’accertamento, ma da quando risultano dai pubblici registri (o dall’archivio nazionale dei veicoli) l’intestazione del veicolo e i dati identificativi degli interessati,

 

è da dire che il legislatore ha preso atto come non sia sempre possibile rispettare il termine di centocinquanta giorni dall’accertamento per effettuare la notifica all’effettivo proprietario e/o trasgressore; e ciò per motivi indipendenti dalla volontà del notificatore.

Però, ha cercato di porre dei limiti precisi all’attività dei Comandi verbalizzanti, dando attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 17 giugno 1996 che dichiarò incostituzionale - in riferimento all’articolo 24 della Charta - l’articolo 201, comma 1, nella parte in cui, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri responsabili di una infrazione al codice della strada, avvenuta successivamente alla commissione della violazione, consente che il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione decorra dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

 

Per tutto quanto sopra detto, si rivelerebbe perfettamente inutile impugnare un verbale dinanzi all’Autorità amministrativa (il Prefetto) o a quella giurisdizionale (il Giudice di pace).

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Ospite giovespa
e allora? :-D:-D sai in un verbale a volte,quanti nizi di forma si pssono trovare?basta anche un dato omesso o sbagliato,oppure la mancanza della firma del verbalizzante per renderlo nullo.

chi cerca trova!!

figurati da me hanno scritto 2vb72 compilando un verbale e i dati erano scritti in un altro verbale, e la targa era 2vb70!

infatti il processo non lo hanno neanche fatto, hanno direttamente archiviato il caso, perchè l'avvocato del comune non aveva altre scuse..poi c'erano anche altre cose minori..ma che sommate danno buone possibilità di vincità del ricorso..

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raga e i segnalatori di velocita quelli all'ingresso dei centri urbani??

quelli dicono solo di rallentare esatto? e che lampeggiano di giallo (oppure di verde e rosso in base alla velocita.. )

o sono veri e propri autovelox o no? o sta al comune decide se impostarli come autovelox o meno?

" PowerBass for Satanic Salad "

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che io sappia sono solo dei segnalatori di velocità per te che guidi di qunatoi stai o meno superando il limite di velocità.. non mi risulta acciano pure foto per multare....

qualcuno dice che io sia pazzo, ma chi è normale???

cerco una femmina P'n'P.. prendi e monta!!

..avrà le difese immunitarie di una larva, anzi, di uno spermatozoo, che a contatto con l'ossigeno schiatta...

sto duis è pure un comico..

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morisse chi ha inventato sti autovelox di merda

 

fino ad ora incrocio le dita ma sono molto attento a guardarmi in giro e appena vedo qualcosa di simile rallento di brutto

 

ma chi conosce la milano-laghi sa che dopo l'imbocco di como direzione gravellona c'è un tratto di AUTOSTRADA (quindi LIMITE 130) dove c'è un velox che dà multe a chi supera gli 80

 

roba da pazzi viviamo proprio nel paese delle banane :WA italia di :V

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i segnalatori sono solo segnalatori con scopo dissuasivo,pero' se in prossimita' del dissuasore c'e un pubblico ufficiale potrebbe rompere le palle e se ha un testimone puo' multarvi.se c'e' un vigile della polizia municipale,vi puo' far multa e basta,senza tante storie. i tutor autostradali sono brutte bestie,nascono solo come strumenti di calcolo ma possono essere legalmente usati come autovelox,senza ulteriore preavviso,poiche la segnalazione di presenza del tutor mette gia nella condizione di tenere gli occhi aperti poiche passibili di multa

 

ma chi conosce la milano-laghi sa che dopo l'imbocco di como direzione gravellona c'è un tratto di AUTOSTRADA (quindi LIMITE 130) dove c'è un velox che dà multe a chi supera gli 80

se fotografa a chi supera gli 80 deve per forza esserci un cartello che obbliga a non superarli.se il cartello non c'e,e' meglio che vi tuteliate,e se avete gia pagato,sbattete la testa contro il muro e cospargetevi il capo di cenere

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un sito dedicato agli autovelox...

lì li odierano parecchjio..

ahahahahha

qualcuno dice che io sia pazzo, ma chi è normale???

cerco una femmina P'n'P.. prendi e monta!!

..avrà le difese immunitarie di una larva, anzi, di uno spermatozoo, che a contatto con l'ossigeno schiatta...

sto duis è pure un comico..

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