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Legge o decreto (neopatentati)


Alby15

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certo che è da quando ha la patente che la porta e i caramba non gli hanno detto mai nnt, io penso che questa legge sia come le cinture di sicurezza, erano obbligatorie, ma nessuno parlava mai, solo da quando ce questa patente a punti viene rispettata, non penso che adesso si creino problemi, comunque io ho una golf IV 110cv e non posso comprarmene un altra, e porterò quella!!

...M1L BORN TO WIN...

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certo che è da quando ha la patente che la porta e i caramba non gli hanno detto mai nnt, io penso che questa legge sia come le cinture di sicurezza, erano obbligatorie, ma nessuno parlava mai, solo da quando ce questa patente a punti viene rispettata, non penso che adesso si creino problemi, comunque io ho una golf IV 110cv e non posso comprarmene un altra, e porterò quella!!

 

Forse dalle tue parti non le mettevano mai.....

 

pensa che io devo metterle perfino con i muletti.. :shock:

 

Se vai in giro con il golf da 110 cv occhio a non fare incidenti.... ;-)

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io avevo sentito la voce dei 70kw/ton

 

cercando un po'

 

http://www.quanteruote.info/index.php/2 ... _potenza_s

 

però.....da quel che leggo su un altro articolo, la potenza max della macchina non deve superare i 70kw, non 70kw/ton

 

però leggendo un altro articolo in fondo dice:

 

f) Tuttavia, coloro che sostengono uno specifico corso di pratica di almeno 8 ore, presso un centro di guida sicura, appositamente riconosciuto con Decreto ministeriale, non sono tenuti a rispettare i vincoli di potenza (occorre portare al seguito un certificato attestante la frequenza al corso), ma devono sottostare ai limiti di velocità previsti per i neoguidatori. Sono inoltre esonerati dai vincoli di potenza i veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, purché il diversabile sia a bordo del veicolo.

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Puoi citare la fonte?

Anche di questa storia non ho letto niente nei testi ufficiali.

 

Il testo del 3 agosto lo trovi qui: http://www.ciaocrossclub.it/root/discor ... radale.doc

 

Il testo della conversione in legge l'ho messo qui sopra.

 

 

Purtroppo in passato ho avuto esperienza personale di quante CAZZATE scrivono i giornalisti... che siano quotidiani o riviste specialistiche (anche online) scrivono tantissime stronzate. Sta a noi a ricavarne la verità.

Che si trova solamente nei documenti ufficiali.....

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ma poi dico io, se nemmeno sanno loro chi ha la maggioranza , come fanno a fare certe leggi, si rendono conto, che io con una macchina o di 55kw o di 110kw se devo passare in un centro urbano a 140km/h lo passo lo stesso, ma vi rendete conto??

...M1L BORN TO WIN...

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ma poi dico io, se nemmeno sanno loro chi ha la maggioranza , come fanno a fare certe leggi, si rendono conto, che io con una macchina o di 55kw o di 110kw se devo passare in un centro urbano a 140km/h lo passo lo stesso, ma vi rendete conto??

 

Vero che i 140 li raggiungi lo stesso.... ma cambia COME li raggiungi.....

 

Io con la clio di mia madre (1.1 da 44kw) in autostrada ho toccato i 155km/h (di tachimetro... ed a 70 km/h è già sballato di 12km/h :shock:).... ma in autostrada.... dopo un luuuuungo lancio....

 

Eppure mi son comunque tolto molte soddisfazioni.. come prima macchina è l'ideale secondo me... va piano, perdona molti errori e comunque ti diverti se vuoi fare il mona....

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comunque io qui dovrei stare tranquillo, perchè visto che i caramba mi hanno fermato molte volte con l'M1 e marmitta M6 e attualmente giro con un 130polini, e non hanno mai parlato, non vedo perchè dovrebbero farmi storie con l'auto!!

...M1L BORN TO WIN...

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Quindi ricapitolando , le patenti conseguite dopo che data avranno limitazioni di 50kw/t ???

 

febbraio 2008........ cioè 180 giorni dopo il 3 agosto...

 

grazie carlo.....anch'io sapevo così , scusa se ho fatto lo stesso la domanda , ma oggi in un autoscuola ho posto la medesima domanda e mi hanno risposto che non era un decreto-legge certo al 100%, e per tanto non sarebbe stato applicato da febbraio 2008......

posso chiederti la fonte ??intendo quella del 3agosto.....ho provato a cercare nel sito del ministero dei trasporti , ma la mia ricerca è stata vana...... :roll:

 

grazie ! ;-)

Il manico non c'è solo nelle scope !!....

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In questa discussione ho messo (ieri) il link del testo del decreto legge del 3 agosto e più indietro ho citato il testo della conversione in legge....

mamma mia quanta ignoranza... perfino le scuole guide....

 

C'erano 60 giorni per fare la conversione in legge... l'anno fatta praticamente all'ultimo momento, al 2 ottobre.

Ormai è legge, dillo pure ai tuoi istruttori (che almeno loro dovrebbero informarsi su queste cose... non solo prendere soldi a manetta....) (ho appena fatto la patente A quindi capirai che ce l'ho un po' su per i costi..)

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Questo è il testo del decreto legge del 3 agosto:

 

http://www.ciaocrossclub.it/root/discor ... radale.doc

 

Questo è il testo della conversione in legge:

 

LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni

urgenti modificative del codice della strada per incrementare i

livelli di sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con

le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 1772):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Prodi) e dal Ministro dei trasporti (Bianchi) il 4 agosto

2007.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,

comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con

parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali

) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di

costituzionalita' il 12 e 18 settembre 2007.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.

Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed

approvato il 19 settembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3044):

Assegnato alla IX commissione ( Trasporti, poste e

telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007

con pareri del Comitato per la legislazione e delle

commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre

2007.

Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed

approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1772 B):

Assegnato alla 8ª commissione ( Lavori pubblici,

comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con

pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.

Avvertenza:

Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

180 del 4 agosto 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e corredato delle relative note e' pubblicato

in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

 

All'articolo 2:

al comma 1, lettera B), capoverso 2-bis, primo periodo, le

parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo

anno";

al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" e'

sostituita dalla seguente: "cinque".

All'articolo 3, comma 1, lettera C), capoverso 9, secondo periodo,

le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,

sezione II, del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a

tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo,

nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i

tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il

provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226

del presente codice".

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo

n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta

o la fermata del veicolo). - 1. All'articolo 157 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la

sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione

l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla

violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 200 a euro 400";

B) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo

quanto disposto dal comma 7-bis,"".

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), capoverso 2:

alla lettera a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono

soppresse;

alla lettera B), il secondo periodo e' soppresso;

alla lettera C), il secondo periodo e' soppresso;

al comma 1, lettera C), capoverso 7, terzo periodo, le parole:

"Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle

violazioni";

al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo e'

soppresso.

All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di

somministrazione di bevande alcoliche," sono inserite le seguenti:

"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le

ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia

possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una

rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). 1. E'

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo

contro l'incidentalita' notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli

141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione

amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo

contro l'incidentalita' notturna.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per

le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle

finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro

dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento

per l'attuazione del presente articolo.

5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'

autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti

dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Le

maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni

amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono

destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale

nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della

pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si

provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli

effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di

formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di

enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel

settore".

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  • 2 weeks later...
:shock::shock::shock: che sola non c'e la nuova 500

almeno quella la potevano far rientrare :roll:

 

Cosa??

 

Vorresti far rientrare la nuova 500 1.2 con tutta quella cavalleria?? Ma sei matto?

 

Guarda che prende quasi i 100 all'ora quell'affare la!

 

Prendi piuttosto il patrol dello zio

 

:roll:

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:shock::shock::shock: che sola non c'e la nuova 500

almeno quella la potevano far rientrare :roll:

 

Cosa??

 

Vorresti far rientrare la nuova 500 1.2 con tutta quella cavalleria?? Ma sei matto?

 

Guarda che prende quasi i 100 all'ora quell'affare la!

 

Prendi piuttosto il patrol dello zio

 

:roll:

 

 

:lol::lol::lol:

Il manico non c'è solo nelle scope !!....

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