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Legge o decreto (neopatentati)


Alby15

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Allora....

coloro che prenderanno la patente dopo 180 giorni dal 3 agosto 2007 (praticamente dal 3 febbraio 2008 giorno più, giorno meno..) potranno guidare, per il primo anno, solo automobili con potenza specifica massima di 50kw/t (cioè 68 cavalli/1000kg.)

 

Significa che, ad esempio, si può guidare una macchina da 136 cavalli solo se pesa almeno 2000kg.

 

All'inizio era per i primi 3 anni, quando è stata approvata in via definitiva hanno ridotto solo al primo anno.

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il limite è poi stato innalzato a 70kw/ton al posto dei 50kw/ton perchè praticamente nessuna auto decente ci rientrava....

 

HO dato una rapida letta al testo della legge del 2 ottobre ma non c'è traccia di questi fantomatici 70 kw/t...

 

diamo informazioni corrette, citando le fonti...

 

LEGGE 2 Ottobre 2007 , n. 160

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni

urgenti modificative del codice della strada per incrementare i

livelli di sicurezza nella circolazione, e' convertito in legge con

le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 1772):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Prodi) e dal Ministro dei trasporti (Bianchi) il 4 agosto

2007.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,

comunicazioni) in sede referente il 7 settembre 2007 con

parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali

) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di

costituzionalita' il 12 e 18 settembre 2007.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12 settembre 2007.

Esaminato in aula il 12 e 18 settembre 2007 ed

approvato il 19 settembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3044):

Assegnato alla IX commissione ( Trasporti, poste e

telecomunicazioni ), in sede referente il 19 settembre 2007

con pareri del Comitato per la legislazione e delle

commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 20 e 25 settembre

2007.

Esaminato in aula il 25 e 26 settembre 2007 ed

approvato con modificazioni il 27 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1772 B):

Assegnato alla 8ª commissione ( Lavori pubblici,

comunicazioni) in sede referente, il 28 settembre 2007 con

pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2 ottobre 2007.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.

Avvertenza:

Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

180 del 4 agosto 2007.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione e corredato delle relative note e' pubblicato

in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

 

All'articolo 2:

al comma 1, lettera B), capoverso 2-bis, primo periodo, le

parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo

anno";

al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, la parola: "quattro" e'

sostituita dalla seguente: "cinque".

All'articolo 3, comma 1, lettera C), capoverso 9, secondo periodo,

le parole: "da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,

sezione II, del titolo VI" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a

tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo,

nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i

tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il

provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226

del presente codice".

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo

n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta

o la fermata del veicolo). - 1. All'articolo 157 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la

sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione

l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla

violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 200 a euro 400";

B) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo

quanto disposto dal comma 7-bis,"".

All'articolo 5:

al comma 1, lettera a), capoverso 2:

alla lettera a), le parole: "e l'arresto fino a un mese" sono

soppresse;

alla lettera B), il secondo periodo e' soppresso;

alla lettera C), il secondo periodo e' soppresso;

al comma 1, lettera C), capoverso 7, terzo periodo, le parole:

"Dalla violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle

violazioni";

al comma 2, lettera a), capoverso 1, il secondo periodo e'

soppresso.

All'articolo 6, comma 2, alinea, dopo le parole: "di

somministrazione di bevande alcoliche," sono inserite le seguenti:

"devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le

ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia

possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una

rilevazione del tasso alcolemico; inoltre".

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis (Fondo contro l'incidentalita' notturna). 1. E'

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo

contro l'incidentalita' notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli

141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione

amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo

contro l'incidentalita' notturna.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per

le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle

finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro

dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento

per l'attuazione del presente articolo.

5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'

autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6-ter (Destinazione delle maggiori entrate derivanti

dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Le

maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni

amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono

destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale

nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della

pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si

provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli

effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di

formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di

enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel

settore".

 

Rientra nei 50kw/t anche la pasat modello vecchio col 1.9 TDI da 101cv... quindi macchine "decenti" ce ne sono eccome...

 

70kw/t secono me sarebbe stato sbagliatissimo :shock: (rientrerebbe ad esempio perfino una Passat Varian nuova col 2.0 TDI da 140 cv, avendo 65kw/t.......) si parlava di 55kw/t o 70kw massimi... già qui la cosa sarebbe stata più sensata così rientravano molte utilitarie nuove e venivano scartate auto molto grosse e potenti.

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ragazzi allora in definitiva cosa si può portare??

 

io faccio 18 anni il 30 di maggio ma farò solo le guide perchè sto prendendo quella del 125...

 

alla fine è una legge oppure ancora si deve approvare???

 

 

si possono portare max70kw?? o 70kw/t???

...M1L BORN TO WIN...

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mmmh, prendi una stilo , va molto meglio , la parcheggi nell'astuccio, vicino alla gomma......... :lol::lol::lol:

 

 

e poi è FIAT !!!! 8):lol::lol::lol::lol:

 

ne ho avute 2, la prima era PERFETTA (mai un rumore, motore perfettissimo in tutto, scocca perfetta ecc ecc, davvero eccelsa), distrutta dai miei.

seconda stilo (l'ho ancora) sembra la macchina dei flinstones, cigolii ovunkue, portiere che si allentano, motore con rumori da trattore ecc ecc...

tengo a precisare che sono stesso modello, stesso motore, stessa persona che le guida (mia madre)... eppure non sembrano nemmeno parenti... ribadisco che va MOLTO a fortuna di kuel che ti capita... ;-)

BAN.gif

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Eh si,

 

teoricamente un 110 cavalli si può guidare, a patto che trovi una macchina da 2000 kg e passa! :lol:

 

Lo sai vero che 1cv non è uguale 1kw? PErché da come scrivi il dubbio è lecito...

 

1kw= 1,36cv..

 

 

110cv = 81kw

 

81*1000/50= 1610kg (che vuol dire una berlina media... tipo una passat)

 

Per poter guidare una macchina da 110 cavalli deve pesare 1610kg, non 2000 e passa...

 

Riguardo la Golf da 66kw (90cv -> 66kw)....

La massima potenza che può avere una macchina di 1205kg è

 

1205*50/1000= 60.25kw (circa 82cv)

Quindi no, non la puoi guidare.

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penso che si intenda per il peso dichiarato sul libretto di circolazione... il peso messo dentro la vettura non credo che abbia valore ;-)

 

si ho capito,

ma x 15 kg non compro un'altra macchina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil:

 

la legge non ammette ignoranza da che ne so io.. se ti fermano 6 in multa, ritiro ecc ecc... mi spiace, ma a meno che non ci sia una certa percentuale di "buono" per poter sforare, se sono fiscali purtroppo non la puoi proprio guidare... :-(

BAN.gif

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ma io so che prima di uscire questa legge ce ne era una che diceva che i neopatentati non potevano portare macchine di grosse cilindrate, come ad esempio una lfa 155, vero??

 

ma cosa vuol dire 155 ?? ci saranno almeno 10 motori diversi...e non sono tutti potenti, anzi......

Il manico non c'è solo nelle scope !!....

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